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Abrogazione del vincolo paesaggistico sulle fasce boschive: impugnata le legge della Regione sicilia

Il Governo contesta che con l'art. 12 della legge regionale n. 2 del 03/02/2021 nella Regione Siciliana i boschi e foreste, nonché le relative fasce di rispetto, restano del tutto privi di una disciplina d’uso, stante l’assenza di un piano paesaggistico esteso all’intero territorio regionale

- Mercoledì 14 Aprile 2021


Il Consiglio dei ministri n. 11 di ieri 13 aprile ha deliberato di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione siciliana n. 2 del 03/02/2021, avente ad oggetto “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio” in quanto talune disposizioni, eliminando il vincolo paesaggistico, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 9 e 97


della Costituzione, nonché con le norme di grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio, dettate dallo Stato nell’esercizio della potestà di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.


Secondo il Governo talune norme determinano altresì l’invasione della potestà normativa statale nelle materie dell’ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) e dei livelli essenziali delle prestazioni socio-economiche che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione).

Per il Governo la legge regionale è censurabile in quanto eccede dalle competenze statutarie della Regione Siciliana con riferimento alla disposizione contenuta n


ell’articolo 12 che sostituisce l’articolo 37 della legge regionale n. 19 del 2020.

Il predetto art. 37, nella formulazione originaria, dedicava ai boschi e le foreste gli ultimi 3 commi (commi 10, 11 e 12) del seguente tenore:

10. I boschi e foreste, come definiti dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni e dalla legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive modificazioni, sono considerati risorsa strategica regionale, ai fini della salvaguardia naturalistica e paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela idrogeologica.

11. I terreni coperti da boschi e foreste non possono esser oggetto di mutamento di destinazione d’uso e in sede di pianificazione paesaggistica e urbanistica sono tutelati con specifiche disposizioni di salvaguardia e di conservazione, con previsioni di interv


enti di rinaturalizzazione in caso di degrado.

12. In materia di fasce di rispetto, si applica il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni”.

Nel corso dell’istruttoria svolta dal Governo sulla legge regionale n. 19 del 2020, ai fini dell’articolo 127 della Costituzione, era stato segnalato alla Regione Siciliana, tra l’altro, che il comma 12 dell’articolo 37 richiamava, in tema di fasce di rispetto, la normativa nazionale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che tuttavia non le prevede, mentre apposite fasce di rispetto, sottoposte a vincolo paesaggistico ope legis e nelle quali sono vietate attività edilizie sono invece previste dalla normativa regionale di cui alla legge n. 16 del 1996 (art. 10, commi 1 e 11). Il richiamo al Testo unico Foreste appariva quindi non corretto e a


nche fuorviante, in quanto in contrasto con la richiamata normativa regionale di tutela.

In sede, inoltre, di interlocuzione sulla legge regionale n. 19 del 2020, al fine di apportare modifiche alle norme oggetto di censure da parte del Governo, la Regione Siciliana si era impegnata a sostituire integralmente l’art. 37 censurato con un nuovo articolato, il quale sarebbe stato dedicato unicamente agli interventi produttivi nel verde agricolo, e avrebbe dovuto essere quindi composto di soli tre commi, che corrispondono ai primi tre commi del nuovo art. 37 novellato con l’art. 12 in esame. Le previsioni dell’originario comma 12 dell’art. 37 non erano sta


te quindi oggetto di impugnazione innanzi alla Corte costituzionale.

Tuttavia, con l’art. 12 della legge regionale impugnata, oltre a sostituire l’originario l’art. 37 con un nuovo articolo composto dai primi tre commi, come concordato, la Regione ha introdotto anche tre ulteriori commi in materia di boschi e foreste (commi 4, 5, e 6).

Queste ultime disposizioni determinano un generale abbassamento del livello di tutela dei boschi e delle foreste, addirittura revocando in radice la previgente normativa di tutel


a. E ciò in assenza di una pianificazione paesaggistica estesa all’intero territorio, e quindi diretta anche alla disciplina delle aree boschive, e nonostante l’obbligo per la Regione di provvedere a tale pianificazione, ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, costituenti norme di grande riforma economico-sociale valevoli anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale.

In particolare, i nuovi commi 4, 5 e 6 dell’art. 37 della legge regionale n. 19 del 2020, come sostituito dall’art. 12 della legge regionale n. 2 del 2021, dispongono nei termini seguenti:

4. Nella Regione si applica il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni.

5. L’articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è abrogato.

6. Alla lettera e) del


comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le parole da “dal limite” fino a “forestali e” sono soppresse.”.

Al di là del richiamo all’applicazione del Testo unico delle foreste, contenuta nel nuovo comma 4, con i successivi commi 5 e 6 la Regione viene ad abrogare, inaspettatamente, il vincolo paesaggistico ope legis imposto sin dal 1996 sulle fasce boschive (stante l’abrogazione del comma 11 dell’art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996), nonché l’intera disciplina regionale di tutela dei boschi e delle foreste e delle predette fasce limitrofe (stante l’abrogazione degli altri commi dell’art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996, nonché la modificazione della lett. e), dell’art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976); disciplina vigent


e da lungo tempo e la cui operatività era stata segnalata come ostativa o quanto meno contraddittoria con l’originaria formulazione del comma 12 dell’art. 37, in sede di interlocuzione sulla legge n. 19 del 2020.

La conseguenza è pertanto che nella Regione Siciliana i boschi e foreste, nonché le relative fasce di rispetto, restano del tutto privi di una disciplina d’uso, stante l’assenza di un piano paesaggistico esteso all’intero territorio regionale, la cui elaborazione è rimessa alla mera voluntas della Regione.

In altri termini, la Regione, con una scelta censurabile, sottrae sia i boschi sia le fasce boschive al regime di tutela vigente da moltissimi anni, senza che i predetti beni siano disciplinati dal piano paesaggistico, e senza che tale scelta sia supportata da un interesse costituzionale reputato prevalente sulla tutela del paesaggio, alla quale è attribuito, n


el sistema degli interessi costituzionalmente protetti, valore primario e assoluto (Corte cost. sentenza n. 367 del 2007).




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